Lo Statuto “Associazione Calabria Sindrome X Fragile”
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'associazione di promozione sociale denominata “Associazione Calabria Sindrome X Fragile”, di seguito denominata “associazione”, con sede in alla Via Maggiordomo, n. 8, Lamezia Terme (CZ).
La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà integrata automaticamente con le parole “Associazione di promozione sociale” o con l’acronimo “APS” e diventerà “Associazione Calabria Sindrome X fragile Associazione di promozione sociale” oppure Associazione Calabria Sindrome X fragile APS”.
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
La durata dell'associazione è illimitata.
La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’assemblea dei soci.
ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui[1]:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l’associazione intende perseguire le seguenti finalità:
- a) sostenere le persone con sindrome x fragile nel proprio percorso esistenziale promuovendo la realizzazione di un'effettiva inclusione sociale e tutelandone i diritti, compreso quello a una vita autonoma e indipendente anche nel lavoro in conformità alla Costituzione Italiana e ai principi e agli obblighi derivanti dalla L.18/2009 di ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- b) sostenere le famiglie di persone con sindrome x fragile supportandole e affiancandole nel proprio percorso esperienziale;
- c) promuovere incontri tra le famiglie per favorire lo scambio di idee ed esperienze, rilevarne i bisogni, stimolare la loro partecipazione attiva nella progettualità associativa;
- d) diffondere, con qualsiasi mezzo di divulgazione, la conoscenza delle norme che regolano i diritti delle persone con disabilità; essere parte attiva ai tavoli di lavoro istituzionali promuovendo ad ogni livello iniziative legislative sempre più orientate all'inclusione delle persone con disabilità;
- e) divulgare le conoscenze sulla sindrome x fragile e il loro uso con tutti i mezzi di comunicazione disponibili, quali, a titolo esemplificativo seppur non esclusivo, i siti internet propri o di terzi, newsletter, forum, social-network, tv, radio e nuove piattaforme tecnologiche di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro;
- f) realizzare pubblicazioni di studi, ricerche e progetti nelle diverse forme editoriali, nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge, per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee ed internazionali;
- g) sostenere la ricerca, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, sia in campo genetico, anche per aprire nuove prospettive di trattamento farmacologico della sindrome x fragile, e correlate, che pedagogico/educativo, ed altre attività di alta formazione, per approfondire la conoscenza delle potenzialità intellettive ed espressive delle persone con sindrome x fragile;
- h) promuovere la creazione sui diversi territori di reti multidisciplinari che, in una modalità di dialogo con le persone con sindrome x fragile, con le sindromi correlate e le loro famiglie e in un'ottica di arricchimento reciproco, consentano un migliore sostegno allo sviluppo delle persone con sindrome x fragile e sindromi correlate;
- i) favorire, promuovere, organizzare, realizzare attività di volontariato, nel rispetto dello spirito di solidarietà e gratuità;
- l) attivare relazioni e lavorare in rete con enti pubblici (ad esempio istituti scolastici, università, enti locali territoriali, aziende sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura) e privati, tra cui i soggetti del Terzo Settore, per il conseguimento delle finalità istituzionali, al fine di promuovere la creazione di una società inclusiva in cui si realizzino, per e grazie alla persona con sindrome x fragile e sindromi correlate, opportunità di utilità sociale, civile e culturale;
- m) promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche, acquisite anche grazie alla ricerca, con enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della ricerca scientifica e dell’attività sanitaria, tramite conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento, anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- n) promuovere il continuo sviluppo delle competenze della classe medica e delle professionalità sanitarie nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di abilitazione;
- o) favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti e del personale educativo, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per un sempre più efficace sostegno al progetto di vita della persona con sindrome x fragile e sindromi correlate;
- p) patrocinare, promuovere, organizzare iniziative, attività per sensibilizzare l'opinione pubblica e reperire fondi necessari al raggiungimento delle finalità sociali, compresi progetti sperimentali mirati all' inclusione sociale delle persone con sindrome x fragile e sindromi correlate;
- q) collaborare, istituire o aderire ad altre istituzioni, enti od organizzazioni nazionali, europee o internazionali, coerenti con il perseguimento degli scopi statutari, nell' interesse comune delle persone con sindrome x fragile e, più in generale, con disabilità intellettiva e di persone con sindromi correlate;
- r) Svolgere attività di formazione nei seguenti ambiti:
- AMBITI TRASVERSALI
- a) Metodologie e attività laboratoriali;
- b) Gli apprendimenti.
- AMBITI SPECIFICI
- a) Bisogni individuali e sociali dello studente;
- b) Alternanza scuola-lavoro;
- c) Inclusione scolastica e sociale;
- AMBITI TRASVERSALI
- s) Costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, ricorrendone le condizioni di legge ex art 10 CTS.
- t) Svolgere ogni altra attività secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale ivi comprese quelle di natura commerciale svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in forma complementare a quelli, oltre ad ogni ulteriore attività commerciale eventualmente decisa dall’ assemblea dell’Associazione entro i limiti consentiti dalla legge, che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative:
costruzione di una rete multidisciplinare sul territorio che sia da supporto agli associati; incontri tra le famiglie per condividere buone prassi, attività di promozione-informazione rivolta ai medici generici, specialistici, professionisti in genere, Enti Pubblici; attività ludico-creative, laboratori per inserimenti lavorativi; creare all’interno della Sezione delle figure specializzate che siano di supporto a tutte le famiglie in generale non solo agli associati, nelle problematiche che possono insorgere nei vari ambiti vita indipendente, scuola,, inserimento lavorativo, etc.; collaborazione con i vari Enti (Comuni, Regioni, ASP, Istituzioni scolastiche, ecc..) per rappresentare i fabbisogni delle famiglie nei vari ambiti della vita quotidiana dei ragazzi e supportarli, coadiuvarli nella loro risoluzione, campagne di sensibilizzazione sulla sindrome X fragile; convegni; attività formative/informative in genere nello specifico nella scuola e nel mondo del lavoro; ecc..
L’associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
ART.3 RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) quote associative;
2) contributi pubblici e privati;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) rendite patrimoniali;
5) proventi da attività di raccolta fondi;
6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall’assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART.4 BILANCI
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno l’associazione deve redigere il bilancio di esercizio[2] che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci entro 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo[3] per l’anno successivo all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART.5 I SOCI
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale eventualmente aderenti.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci.
Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 60 giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3) a versare l’eventuale quota associativa;
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.
ART.8 I VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'associazione:
1) l'Assemblea dei soci
2) il Comitato Direttivo
3) il Presidente[4]
4) il Collegio dei Garanti se deliberato dall’assemblea
5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall’assemblea o previsto per legge
6) Organi di Controllo se deliberato dall’assemblea o previsto per legge
7) il comitato Scientifico
L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
E’ prevista la possibilità di tenere le riunioni dell’assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
ART.10 ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi[5], nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto[6]. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
2) elegge e revoca il presidente;
3) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
5) delibera l'esclusione dei soci;
6) delibera le eventuali quote associative;
7) delibera sulla responsabilità' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.
In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale e trascritte nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
ART.11 COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è formato da 3 a 7 componenti compreso il presidente, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi[7].
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.
Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l’eventuale bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.
Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.12 IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
ART.13 IL COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri e 2 (due) supplenti nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.
Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all’Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
ART.14 ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo[8], qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile.
L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Esso nomina al proprio interno un Presidente.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
È compito dell’organo di controllo:
- a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART.15 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 16 COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato Scientifico è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I criteri e le modalità di costituzione del comitato Scientifico sono stabiliti dal regolamento dell’Associazione. Partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico il Presidente e due delegati eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno, oppure in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente dell’Associazione, del Presidente del Comitato Scientifico o su richiesta della maggioranza dei membri del consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico ha esclusivamente poteri consultivi ed è tenuto ad aggiornare il consiglio Direttivo dello sviluppo della ricerca scientifica e del valore di nuove terapie.
ART.17 SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
ART.18 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
[1] E’ riportato nel fac simile, al fine di agevolarne la consultazione, l’elenco delle attività di interesse generale previste dal D. lgs. 117/2017e ss.mm.ii.
[2] Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.
Se invece le entrate o i proventi annuali dell’ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.
[3] Il bilancio preventivo non è obbligatorio, tuttavia si ritiene opportuno provvedere alla sua predisposizione. Ad ogni modo può non essere previsto in statuto.
[4] Nel presente fac simile il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci. E’ possibile prevedere l’elezione da parte dell’Organo di amministrazione (in questo caso il Comitato Direttivo) con le relative modifiche da apportare agli articoli di riferimento.
[5] L’associazione può stabilire un termine inferiore.
[6] Ai sensi dell’art. 24, c. 2, D. Lgs. 117/2017 Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu' voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile
[7] E’ possibile modificare l’articolo in base alle disposizioni dell’art 26 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.i..
[8] La composizione, l’obbligatorietà e le funzioni dell’Organo di Controllo sono disciplinate dall’art. 30 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.